LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI (PRESTO)

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occasionali_fiscocsen_okLAVORO OCCASIONALE – LIBRETTO DI FAMIGLIA – PRESTO (CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE)

Per prestazioni di lavoro occasionale si intendono quelle che prevedono un compenso annuo per singolo percettore di max € 2.500,00 e di durata non superiore a ore 280 annue.

Ciascun utilizzatore non può erogare importi che complessivamente superino i 5.000,00 euro annui e ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di € 5.000,00 annui. Possono utilizzare il Presto le aziende che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato. Non lo possono utilizzare le imprese del settore edile ed affini e tutte le imprese che lavorino utilizzando appalti di opere o servizi.

Non possono essere utilizzati lavoratori che nei sei mesi precedenti abbiamo avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’utilizzatore.

La registrazione dei contraenti avviene sulla piattaforma telematica dell’INPS differenziata per Libretto di Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale (PRESTO): in quest’ultimo caso c’è una ulteriore scelta tra Pubblica Amministrazione, Imprese agricole e altri utilizzatori.

Il costo complessivo di ogni ora di lavoro è pari a € 10,00 per il libretto di famiglia (€ 8,00 per il lavoratore) e di € 12,41 per le Presto di altri utilizzatori (€ 9,00 per il lavoratore) con compenso giornaliero minimo per le presto di € 36,00 (costo € 49,64) anche se la durata effettiva è inferiore alle 4 ore.

Per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale bisogna che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore  mediante versamento con modello F24 Elide utilizzando le causali LIFA per il libretto di famiglia e CLOC per la Presto.

La comunicazione della prestazione è preventiva e deve contenere: 1) i dati anagrafici del prestatore 2) la misura del compenso 3) il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa 4) la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione 5) il settore di impiego 6) altre informazioni per la gestione del rapporto compreso il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e l’IBAN del lavoratore.

L’INPS infatti provvederà – entro il giorno 15 del mese successivo – all’accreditamento del compenso direttamente sul conto. In caso di mancata indicazione dell’IBAN l’INPS provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane spa.

Trattandosi di comunicazione preventiva qualora – per motivi del tutto straordinari – la prestazione non possa aver luogo, l’utilizzatore può revocare la comunicazione inoltrata entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Una volta decorso il terzo giorno senza che ci sia alcuna revoca la prestazione si considera resa. La comunicazione della revoca verrà data al mancato prestatore mediante sms e posta elettronica.

Per i prestatori che rientrano nelle seguenti categorie: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità b) giovani con meno di 25 anni d’età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado compresa l’università c) persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14/09/2015 n° 150 d) percettori di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, ai fini del rispetto dei limiti del compenso annuo riferito a ciascun utilizzatore la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo.

In pratica significa che un’ora di lavoro svolta da quelle particolari categorie di soggetti come sopra richiamati, dovrà essere computata, al fine del raggiungimento del limite massimo per l’utilizzatore, nella misura non inferiore a € 6,75. E’ previsto comunque il limite già sopra richiamato di 280 ore annue.

L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioi occasionali del prestatore.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di superamento del limite di importo (€ 2.500,00 per ciascun prestatore) o del limite di durata (280 ore annue) il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione oppure di uno dei divieti previsti (ditte con più di 5 dipendenti – imprese dell’edilizia – nell’ambito degli appalti di opere o servizi) si applica la sanzione amministrativa da € 500 a 2.500 per ogni prestazioni lavorativa giornaliera per cui risulti accertata la violazione.

Giovanni Sona
Consulente del Lavoro, Verona