La nuova Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 152/2017 sulla promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.

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LR 152 2017 EMILIA ROMAGNA

La nuova Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 152/2017 sulla promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.

Link: LR 152-2017


Si fa presente che le Associazioni potranno retribuire (a norma dell’Art. 90 della Legge 289/2002), solo i tecnici sportivi dilettantistici in possesso di diplomi rilasciati da Federazioni o da Enti Sportivi riconosciuti dal CONI e presenti nei rispettivi albi tecnici (vedi albo tecnici CSEN – http://www.csen.it/albo-tecnici-nazionale.html) come citato nell’articolo 11 che di seguito riportiamo:

Art. 11

Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.