CIRCOLARE CONI DEL 4 LUGLIO SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI (PRESTO)
4 Luglio 2017
Importante contributo dell’Avv. GuidoMartinelli riguardo l’obbligo in vigore dal 1 luglio dei defibrillatori negli impianti sportivi
4 Luglio 2017

CONI-condivisioneIn relazione al Decreto  Min. 26 Giugno 2017 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dello Sport, in tema di “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”, già pubblicato con G.U. n° 149 il 28/06/2017, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano si è pronunciato in data 04/07/2017 con una Circolare che ha ribadito e precisato nel dettaglio le modalità di esecuzione dell’obbligo di “dotazione e impiego” dei defibrillatori semiautomatici, entrato in vigore dal 1° Luglio 2017 (allegato 1)

La Circolare Coni precisa, in particolare, come ad A.S.D. ed a S.S.D. non sarà sufficiente accertarsi e garantire la mera presenza “astratta” di un defibrillatore automatico nell’impianto sportivo utilizzato, dovendo invece le medesime, prima di ogni gara, ed “attraverso un referente all’uopo incaricato”, verificare concretamente che il defibrillatore sia “perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto”.  Similmente, prima di una gara, non basterà che l’impianto sportivo dichiari genericamente di avere del personale istruito all’utilizzo del defibrillatore, ma le Associazioni e le Società Sportiva sono tenute già dal 01 Luglio 2017 a verificare in concreto la reale presenza alla gara della persona debitamente formata all’uso del medesimo; e per “persona debitamente formata” il Coni precisa che si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013.

Concludendo, la Circolare Coni invita tutte le associazioni e società sportive a conformarsi quanto prima ai nuovi adempimenti, evidenziando come, ferme tutte le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale del caso, in assenza di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata), l’impianto sportivo diventi ipso facto inutilizzabile, e non sia conseguentemente possibile svolgere alcuna attività sportiva.

Il Comitato Olimpico, infine, evidenzia come tali obblighi non trovino invece applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi, e per quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’Allegato A del Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017 (qui allegato 2)

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